| Art. 5 |
Ogni cliente della
Banca WIR, partecipante al sistema WIR, titolare
di un conto WIR ufficiale o non ufficiale,
può chiedere di essere ammesso in qualità
di membro WIRSI. La domanda su lettera semplice
o con il formulario d'adesione deve essere
indirizzata al Comitato direttivo.
Il Comitato può decidere eccezioni
su nominativi di membri VIP e membri onorari
senza diritto di voto. |
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|
| Art. 6 |
Il Comitato direttivo
decide in modo inappellabile l'accettazione
o la ricusa di nuovi membri in conformità
ai presenti statuti. |
| |
|
| Art. 7 |
I membri WIRSI
riconoscono la validità dei presenti
statuti senza riserve ed accettano ogni decisione
presa nel rispetto di essi. |
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| Art. 8 |
| Il
Comitato direttivo può sancire
l'esclusione di un membro WIRSI con
effetto immediato e senza preavviso:
|
a)
b)
c)
d) |
se egli
agisce in modo scorretto e/o pregiudizievole
agli interessi della Banca WIR rispettivamente
della WIRSI,
se egli tiene un comportamento indelicato
o scorretto nella conduzione di affari
WIR,
se viola palesemente le condizioni generali
per i partecipanti al sistema WIR,
se diffide od esecuzioni per pretese
della Banca WIR rispettivamente della
WIRSI nei suoi confronti rimangono infruttuose.
|
 |
|
Il
Comitato direttivo non è tenuto
a motivare la decisione d'esclusione.
Contro l'avviso d'esclusione, intimato
dal Comitato direttivo con lettera raccomandata,
il membro può inoltrare ricorso
all'assemblea generale ordinaria tramite
lettera raccomandata indirizzata al
Comitato direttivo entro 30 giorni dalla
ricezione dell'avviso d'esclusione.
Il ricorso sarà presentato e
sottoposto al giudizio della prossima
assemblea generale che deciderà
quale ultima istanza sulla ricusa o
l'accettazione del ricorso.
La decisione dell'assemblea generale
è inappellabile. |
|
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| Art. 9 |
| La
qualità di membro WIRSI si estingue:
|
a)
b)
c)
d)
e)
f) |
in seguito
alle dimissioni comunicate per lettera
raccomandata indirizzata al Comitato
direttivo al più tardi per la
fine del mese di ottobre, per la fine
di un anno,
in seguito alla disdetta quale partecipante
al sistema WIR,
per persone giuridiche con lo scioglimento
della società,
per persone fisiche con la cessazione
dell'attività,
con l'esclusione
con la morte |
 |
|
Il
Comitato direttivo non è tenuto
a motivare la decisione d'esclusione.
Contro l'avviso d'esclusione, intimato
dal Comitato direttivo con lettera raccomandata,
il membro può inoltrare ricorso
all'assemblea generale ordinaria tramite
lettera raccomandata indirizzata al
Comitato direttivo entro 30 giorni dalla
ricezione dell'avviso d'esclusione.
Il ricorso sarà presentato e
sottoposto al giudizio della prossima
assemblea generale che deciderà
quale ultima istanza sulla ricusa o
l'accettazione del ricorso.
La decisione dell'assemblea generale
è inappellabile. |
|
| |
|
|
Art. 10
|
Titolo III. Elezioni
- diritto di voto |
| |
| Titolo III. Elezioni - diritto
di voto |
| |
|
Art. 11
|
Ogni membro ha
diritto di voto.
Ogni membro presente all'assemblea generale
dispone di un solo voto. |
| |
|
| Art. 12 |
Ogni membro può
farsi rappresentare dal coniuge o da un discendente
legittimato con procura.
Le persone giuridiche sono rappresentate da
una sola persona fisica avente diritto di
firma oppure da un suo rappresentante legittimato
con procura.
Ogni persona legittimata con procura può
rappresentare un solo membro. |
| |
|
| Art. 13 |
| Sistemi
di voto e di elezione: |
 |
 |
a)
b) |
alzata di
mano
voto segreto. |
L'assemblea
generale delibera e procede alle alle
elezioni a maggioranza assoluta dei
voti emessi. Le nomine e le votazioni
avvengono di regola per alzata di mano.
Il Presidente dell'assemblea generale
ha diritto di voto.
In caso di parità e solo dopo
un secondo scrutinio è determinante
il voto del Presidente.
Votazioni a scrutinio segreto hanno
luogo se richieste da almeno il 10%
dei presenti all'assemblea generale
aventi diritto di voto. |
|
| |
| Titolo IV. Responsabilità |
| |
| Art. 14 |
La WIRSI non è
responsabile degli obblighi assunti dai suoi
membri, nemmeno nei confronti della Banca
WIR. |
| |
|
| Art. 15 |
Verso terzi la
WIRSI risponde solo nei limiti dei suoi averi.
Qualsiasi responsabilità personale
dei suoi membri è esclusa. |
| |
| Titolo V. Finanziamento |
| |
| Art. 16 |
La WI RSI si finanzia
con le quote annue dei suoi membri e con versamenti
facoltativi da parte del Banca WIR a sostegno
delle attività dell'associazione WIRSI
come pure da altri proventi. La quota annua
è addebitata direttamente al conto
WIR del membro WIRSI.
L'ammontare della quota annua è stabilito
dal Comitato direttivo che informa i membri
in occasione dell'assemblea generale ordinaria.
Parte della quota sociale, al massimo il 50%,
può essere chiesta e addebitata in
contanti al conto corrente in contanti del
membro WIRSI presso la Banca WIR. |
| |
| Titolo VI. Organi |
| |
| Art. 17 |
| Gli
organi dell'Associazione WIRSI sono: |
a)
b)
c) |
L'assemblea
generale
Il Comitato direttivo
L'organo di controllo |
 |
 |
|
| |
| Titolo VII. Assemblea generale |
| |
| Art. 18 |
L'assemblea generale
costituisce l'organo supremo della WIRSI.
L'assemblea generale ordinaria ha luogo una
volta l'anno nei primi quattro mesi, essa
è convocata dal Comitato direttivo.
|
| |
|
| Art. 19 |
| Gli
organi dell'Associazione WIRSI sono: |
 |
 |
|
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
m)
|
adottare
e/o modificare lo statuto
nominare o revocare il Comitato direttivo
o il suo Presidente
nominare o revocare i revisori
approvare il verbale
approvare i conti annuali ed il bilancio
dare scarico al Comitato direttivo
dare l'ammontare delle rimunerazioni
dei Commissari
decidere in merito alle trattande all'ordine
del giorno
decidere in merito ai ricorsi nell'esclusione
di suoi membri
deliberare sopra materie ad essa riservate
dagli statuti
decidere lo scioglimento dell'Associazione. |
|
| |
|
| Art. 20 |
L'assemblea generale
può prendere decisioni e deliberare
solamente sulle trattande all'ordine del giorno. |
| |
|
| Art. 21 |
L'assemblea generale
ordinaria è convocata dal Comitato
direttivo 15 giorni prima.
La convocazione con l'indicazione delle trattande
avviene su invito personale spedito ad ogni
membro per lettera semplice o per e-mail.
L'assemblea generale è diretta dal
Presidente, se questi è impedito, dal
Vice-presidente, se questi è impedito
a sua volta da un altro membro del Comitato
direttivo.
L'assemblea generale nomina due scrutatori. |
| |
|
| Art. 22 |
| Un'assemblea
straordinaria può essere convocata:
|
 |
 |
|
a)
b)
c)
d)
|
se così
deciso dall'assemblea generale
se richiesta dalla maggioranza dei membri
di Comitato
se richiesta dai revisori
se richiesta da almeno un terzo dei
membri. |
|
| |
|
| |
La richiesta deve
essere indirizzata al Comitato direttivo per
lettera raccomandata indicandone lo scopo.
Qualora il Comitato direttivo non desse seguito
entro un congruo termine (entro la fine del
secondo mese seguente la richiesta) a si fatta
domanda, la convocazione sarà ordinata
dal giudice ad istanza dei richiedenti. |
| |
|
| Art. 23 |
Eventuali proposte
da parte dei membri devono essere indirizzate
al Comitato direttivo almeno 15 giorni prima
dell'assemblea generale ordinaria o straordinaria. |
| |
| Titolo VIII. Comitato di
direttivo |
| |
| Art. 24 |
Il Comitato direttivo
è costituito di 3 o 5 membri.
L'assemblea generale elegge per primo il Presidente
ed in seguito gli altri membri.
Essi rimangono in carica per 4 anni e non
possono essere riconfermati che per due ulteriori
periodi d'esercizio di due anni cadauno. (4+2+2)
Essi possono essere rieletti dopo 4 anni.
Fatta eccezione per il Presidente, il Comitato
direttivo si autocostituisce.
Il Comitato direttivo può essere riconfermato
in blocco. |
| |
|
| |
Ogni membro del
Comitato direttivo WIRSI deve essere partecipante
ufficiale al sistema WIR, preferibilmente
socio della Banca WIR. |
| |
|
| Art. 26 |
La sostituzione
di membri di Comitato dimissionari deve essere
accettata dall'assemblea generale. In caso
di dimissioni anticipate di uno o più
membri il Comitato direttivo a sua discrezione
può nominare un sostituto di proprio
gradimento, che resta in carica fino alla
prossima assemblea generale.
Il sostituto, così designato, non ha
diritto di voto in seno al Comitato direttivo. |
| |
|
| Art. 27 |
La WIRSI è
vincolata alla firma della/del Presidente,
Vice-presidente, o della/del cassiere mediante
firma collettiva a due.
La/il presidente, Vice-presidente possono
essere titolari di carte WIR intestate alla
WIRSI con firma individuale per il disbrigo
di pagamenti di poca entità. |
| |
| Titolo IX. Organo di controllo |
| |
| Art. 28 |
L'organo di controllo
è costituito di due membri e di un
sostituto.
l membri dell'organo di controllo restano
in carica al massimo per 3 anni e non possono
essere rieletti. La prima volta un membro
è eletto per 2 anni l'altro per 3 anni. |
| |
|
| Art. 29 |
L'organo di controllo
esercita un diritto di controllo degli averi
della WIRSI presso la Banca WIR. Esso è
in ogni tempo autorizzato ad eseguire revisioni
intermedie. |
| |
|
| Art. 30 |
I conti ed il
bilancio dell'anno di esercizio con la relazione
dell'organo di controllo devono essere depositati
presso la sede della WIRSI almeno dieci giorni
prima dell'assemblea generale ordinaria. |
| |
| Titolo X. Modifiche degli
statuti |
| |
| Art. 31 |
La revisione totale
degli statuti deve essere decisa da almeno
2/3 dei membri WIRSI presenti all'asemblea
generale. Modifiche o aggiornamenti degli
statuti devono essere accettati dalla maggioranza
assoluta dei membri WIRSI presenti all'assemblea
generale. |
| |
| Titolo XI. Scioglimento |
| |
| Art. 32 |
Lo scioglimento
della WIRSI può essere deciso unicamente
dall'assemblea generale alla quale devono
essere presenti almeno 2/3 di tutti i membri
iscritti.
Se almeno 20 membri decidono per il proseguimento
delle attività della WIRSI essa non
può essere sciolta. |
| |
|
| Art. 33 |
In caso di scioglimento
dell'associazione WIRSI tutti gli averi, i
documenti e la corrispondenza devono essere
depositati in custodia presso la Banca WIR
a Basilea.
In caso di una nuova costituzione di un Gruppo
regionale WIR nella Svizzera italiana, previo
consenso del Consiglio di amministrazione
della Banca WIR, tutti gli averi, i documenti
e la corrispondenza saranno consegnati al
nuovo gruppo. |
| |
| Titolo XII. Disposizioni
finali |
| |
| Art. 34 |
Questi statuti
sostituiscono o modificano i precedenti del
2 maggio 2001.
Essi sono stati modificati nella presente
versione con l'approvazione da parte dell'assemblea
generale ordinaria del 3 maggio 2007 ed entrano
in vigore con effetto immediato. |
| |
|
| Art. 35 |
Finché
i presenti statuti non conteranno altre disposizioni
farà stato l'art. 60 e seguito del
CCS.
Letto ed approvato dall'assemblea generale
del 3 maggio 2001. |
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