» Statuti della WIRSI
 
Titolo I. Nome - sede - scopo
 
Art. 1 Sotto il nome (denominazione):
ASSOCIAZIONE GRUPPO REGIONALE WIR DELLA SVIZZERA ITALIANA, detta in seguito semplicemente WIRSI, è costituita un'associazione ai sensi dell'art. 60 del CCS con sede a Lugano, l'indirizzo postale è l'indirizzo del Presidente in carica.
 
Art. 2 L'associazione WIRSI è indipendente da altre associazioni svizzere. Il raggio d'attività comprende il Ticino, la Mesolcina e la Val Poschiavo.
   
Art. 3 Essa è costituita a tempo indeterminato, è apartitica e aconfessionale.
   
Art. 4 La WIRSI sostiene e promuove gli obiettivi della Banca WIR e il sistema di compensazione WIR. Incoraggia e promuove la circolazione di averi WIR fra i titolari di conti WIR presso la Banca WIR. Organizza dibattiti e/o conferenze su temi d'attualità, d'economia congiunturale come pure corsi d'aggiornamento e Business Lunches riguardanti il sistema WIR. Organizza manifestazioni per sviluppare rapporti interpersonali fra i suoi membri.
 
Titolo II. Qualità di membro
 
Art. 5 Ogni cliente della Banca WIR, partecipante al sistema WIR, titolare di un conto WIR ufficiale o non ufficiale, può chiedere di essere ammesso in qualità di membro WIRSI. La domanda su lettera semplice o con il formulario d'adesione deve essere indirizzata al Comitato direttivo.
Il Comitato può decidere eccezioni su nominativi di membri VIP e membri onorari senza diritto di voto.
 
Art. 6 Il Comitato direttivo decide in modo inappellabile l'accettazione o la ricusa di nuovi membri in conformità ai presenti statuti.
   
Art. 7 I membri WIRSI riconoscono la validità dei presenti statuti senza riserve ed accettano ogni decisione presa nel rispetto di essi.
   
Art. 8
Il Comitato direttivo può sancire l'esclusione di un membro WIRSI con effetto immediato e senza preavviso:
a)

b)
c)
d)
se egli agisce in modo scorretto e/o pregiudizievole agli interessi della Banca WIR rispettivamente della WIRSI,
se egli tiene un comportamento indelicato o scorretto nella conduzione di affari WIR,
se viola palesemente le condizioni generali per i partecipanti al sistema WIR,
se diffide od esecuzioni per pretese della Banca WIR rispettivamente della WIRSI nei suoi confronti rimangono infruttuose.
 
Il Comitato direttivo non è tenuto a motivare la decisione d'esclusione.
Contro l'avviso d'esclusione, intimato dal Comitato direttivo con lettera raccomandata, il membro può inoltrare ricorso all'assemblea generale ordinaria tramite lettera raccomandata indirizzata al Comitato direttivo entro 30 giorni dalla ricezione dell'avviso d'esclusione.
Il ricorso sarà presentato e sottoposto al giudizio della prossima assemblea generale che deciderà quale ultima istanza sulla ricusa o l'accettazione del ricorso.
La decisione dell'assemblea generale è inappellabile.
   
Art. 9
La qualità di membro WIRSI si estingue:
a)

b)
c)
d)
e)
f)
in seguito alle dimissioni comunicate per lettera raccomandata indirizzata al Comitato direttivo al più tardi per la fine del mese di ottobre, per la fine di un anno,
in seguito alla disdetta quale partecipante al sistema WIR,
per persone giuridiche con lo scioglimento della società,
per persone fisiche con la cessazione dell'attività,
con l'esclusione
con la morte
 
Il Comitato direttivo non è tenuto a motivare la decisione d'esclusione.
Contro l'avviso d'esclusione, intimato dal Comitato direttivo con lettera raccomandata, il membro può inoltrare ricorso all'assemblea generale ordinaria tramite lettera raccomandata indirizzata al Comitato direttivo entro 30 giorni dalla ricezione dell'avviso d'esclusione.
Il ricorso sarà presentato e sottoposto al giudizio della prossima assemblea generale che deciderà quale ultima istanza sulla ricusa o l'accettazione del ricorso.
La decisione dell'assemblea generale è inappellabile.
   

Art. 10

Titolo III. Elezioni - diritto di voto
 
Titolo III. Elezioni - diritto di voto
 

Art. 11

Ogni membro ha diritto di voto.
Ogni membro presente all'assemblea generale dispone di un solo voto.
   
Art. 12 Ogni membro può farsi rappresentare dal coniuge o da un discendente legittimato con procura.
Le persone giuridiche sono rappresentate da una sola persona fisica avente diritto di firma oppure da un suo rappresentante legittimato con procura.
Ogni persona legittimata con procura può rappresentare un solo membro.
   
Art. 13
Sistemi di voto e di elezione:
a)
b)
alzata di mano
voto segreto.
L'assemblea generale delibera e procede alle alle elezioni a maggioranza assoluta dei voti emessi. Le nomine e le votazioni avvengono di regola per alzata di mano.
Il Presidente dell'assemblea generale ha diritto di voto.
In caso di parità e solo dopo un secondo scrutinio è determinante il voto del Presidente.
Votazioni a scrutinio segreto hanno luogo se richieste da almeno il 10% dei presenti all'assemblea generale aventi diritto di voto.
 
Titolo IV. Responsabilità
 
Art. 14 La WIRSI non è responsabile degli obblighi assunti dai suoi membri, nemmeno nei confronti della Banca WIR.
   
Art. 15 Verso terzi la WIRSI risponde solo nei limiti dei suoi averi. Qualsiasi responsabilità personale dei suoi membri è esclusa.
 
Titolo V. Finanziamento
 
Art. 16 La WI RSI si finanzia con le quote annue dei suoi membri e con versamenti facoltativi da parte del Banca WIR a sostegno delle attività dell'associazione WIRSI come pure da altri proventi. La quota annua è addebitata direttamente al conto WIR del membro WIRSI.
L'ammontare della quota annua è stabilito dal Comitato direttivo che informa i membri in occasione dell'assemblea generale ordinaria.
Parte della quota sociale, al massimo il 50%, può essere chiesta e addebitata in contanti al conto corrente in contanti del membro WIRSI presso la Banca WIR.
 
Titolo VI. Organi
 
Art. 17
Gli organi dell'Associazione WIRSI sono:
a)
b)
c)
L'assemblea generale
Il Comitato direttivo
L'organo di controllo
 
Titolo VII. Assemblea generale
 
Art. 18 L'assemblea generale costituisce l'organo supremo della WIRSI.
L'assemblea generale ordinaria ha luogo una volta l'anno nei primi quattro mesi, essa è convocata dal Comitato direttivo.
   
Art. 19
Gli organi dell'Associazione WIRSI sono:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
m)

adottare e/o modificare lo statuto
nominare o revocare il Comitato direttivo o il suo Presidente
nominare o revocare i revisori
approvare il verbale
approvare i conti annuali ed il bilancio
dare scarico al Comitato direttivo
dare l'ammontare delle rimunerazioni dei Commissari
decidere in merito alle trattande all'ordine del giorno
decidere in merito ai ricorsi nell'esclusione di suoi membri
deliberare sopra materie ad essa riservate dagli statuti
decidere lo scioglimento dell'Associazione.
   
Art. 20 L'assemblea generale può prendere decisioni e deliberare solamente sulle trattande all'ordine del giorno.
   
Art. 21 L'assemblea generale ordinaria è convocata dal Comitato direttivo 15 giorni prima.
La convocazione con l'indicazione delle trattande avviene su invito personale spedito ad ogni membro per lettera semplice o per e-mail.
L'assemblea generale è diretta dal Presidente, se questi è impedito, dal Vice-presidente, se questi è impedito a sua volta da un altro membro del Comitato direttivo.
L'assemblea generale nomina due scrutatori.
   
Art. 22
Un'assemblea straordinaria può essere convocata:

a)
b)
c)
d)

se così deciso dall'assemblea generale
se richiesta dalla maggioranza dei membri di Comitato
se richiesta dai revisori
se richiesta da almeno un terzo dei membri.
   
  La richiesta deve essere indirizzata al Comitato direttivo per lettera raccomandata indicandone lo scopo.
Qualora il Comitato direttivo non desse seguito entro un congruo termine (entro la fine del secondo mese seguente la richiesta) a si fatta domanda, la convocazione sarà ordinata dal giudice ad istanza dei richiedenti.
   
Art. 23 Eventuali proposte da parte dei membri devono essere indirizzate al Comitato direttivo almeno 15 giorni prima dell'assemblea generale ordinaria o straordinaria.
 
Titolo VIII. Comitato di direttivo
 
Art. 24 Il Comitato direttivo è costituito di 3 o 5 membri.
L'assemblea generale elegge per primo il Presidente ed in seguito gli altri membri.
Essi rimangono in carica per 4 anni e non possono essere riconfermati che per due ulteriori periodi d'esercizio di due anni cadauno. (4+2+2)
Essi possono essere rieletti dopo 4 anni.
Fatta eccezione per il Presidente, il Comitato direttivo si autocostituisce.
Il Comitato direttivo può essere riconfermato in blocco.
   
  Ogni membro del Comitato direttivo WIRSI deve essere partecipante ufficiale al sistema WIR, preferibilmente socio della Banca WIR.
   
Art. 26 La sostituzione di membri di Comitato dimissionari deve essere accettata dall'assemblea generale. In caso di dimissioni anticipate di uno o più membri il Comitato direttivo a sua discrezione può nominare un sostituto di proprio gradimento, che resta in carica fino alla prossima assemblea generale.
Il sostituto, così designato, non ha diritto di voto in seno al Comitato direttivo.
   
Art. 27 La WIRSI è vincolata alla firma della/del Presidente, Vice-presidente, o della/del cassiere mediante firma collettiva a due.
La/il presidente, Vice-presidente possono essere titolari di carte WIR intestate alla WIRSI con firma individuale per il disbrigo di pagamenti di poca entità.
 
Titolo IX. Organo di controllo
 
Art. 28 L'organo di controllo è costituito di due membri e di un sostituto.
l membri dell'organo di controllo restano in carica al massimo per 3 anni e non possono essere rieletti. La prima volta un membro è eletto per 2 anni l'altro per 3 anni.
   
Art. 29 L'organo di controllo esercita un diritto di controllo degli averi della WIRSI presso la Banca WIR. Esso è in ogni tempo autorizzato ad eseguire revisioni intermedie.
   
Art. 30 I conti ed il bilancio dell'anno di esercizio con la relazione dell'organo di controllo devono essere depositati presso la sede della WIRSI almeno dieci giorni prima dell'assemblea generale ordinaria.
 
Titolo X. Modifiche degli statuti
 
Art. 31 La revisione totale degli statuti deve essere decisa da almeno 2/3 dei membri WIRSI presenti all'asemblea generale. Modifiche o aggiornamenti degli statuti devono essere accettati dalla maggioranza assoluta dei membri WIRSI presenti all'assemblea generale.
 
Titolo XI. Scioglimento
 
Art. 32 Lo scioglimento della WIRSI può essere deciso unicamente dall'assemblea generale alla quale devono essere presenti almeno 2/3 di tutti i membri iscritti.
Se almeno 20 membri decidono per il proseguimento delle attività della WIRSI essa non può essere sciolta.
   
Art. 33 In caso di scioglimento dell'associazione WIRSI tutti gli averi, i documenti e la corrispondenza devono essere depositati in custodia presso la Banca WIR a Basilea.
In caso di una nuova costituzione di un Gruppo regionale WIR nella Svizzera italiana, previo consenso del Consiglio di amministrazione della Banca WIR, tutti gli averi, i documenti e la corrispondenza saranno consegnati al nuovo gruppo.
 
Titolo XII. Disposizioni finali
 
Art. 34 Questi statuti sostituiscono o modificano i precedenti del 2 maggio 2001.
Essi sono stati modificati nella presente versione con l'approvazione da parte dell'assemblea generale ordinaria del 3 maggio 2007 ed entrano in vigore con effetto immediato.
   
Art. 35 Finché i presenti statuti non conteranno altre disposizioni farà stato l'art. 60 e seguito del CCS.
Letto ed approvato dall'assemblea generale del 3 maggio 2001.
   
   
Statuti WIRSI pdf (kb 59)
 
 
 
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» 1/06/10 - Articolo
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